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Autore Topic: Autorizzazione paesaggistica  (Letto 10475 volte)

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lucio vero

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Re: Autorizzazione paesaggistica
« Risposta #20 il: 08 Febbraio 2010, 17:17 »
... propongo antonibon come nuovo ministro dei lavori pubblici ....  :laughing:

 :bowing: :bowing: :bowing:
Luciano Cuntreri - Geometra
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massimo

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Re: Autorizzazione paesaggistica
« Risposta #21 il: 08 Febbraio 2010, 18:57 »
Prova a fargli presente che l'immobile ricade in zona omogenea B e pertanto non soggetto a Beni Ambientali o autorizzazione paesaggistica...... e vedi che succede......

antonello....sapevo anch'io sta storia....ma non ricordo che art. è :wondering:
max

in alcune situazioni estreme la legge è inadeguata.Per porre rimedio alla sua inadeguatezza è necessario agire al di fuori della legge,per ottenere la giustizia naturale.Questa non è una vendetta:la vendetta non è un motivo valido,è una risposta emotiva.No,non vendetta..Punizione!the punisher

WF_ARCH

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Re: Autorizzazione paesaggistica
« Risposta #22 il: 08 Febbraio 2010, 19:48 »
nel decreto leg.vo 42/2004 non viene fatta menzione degli edifici ricadenti in zona a e b tra le esclusioni ...

Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Articolo 146
Autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e' individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

5. L' amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine e' sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine e' sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.

7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

8. L'autorizzazione e' rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, e' data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva e' presentata alla competente soprintendenza.

10. L'autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;
b) e' trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;
c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

11. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

12. Presso ogni comune e' istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.

13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla competente soprintendenza.

Articolo 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 5, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

bye by WF

WF_ARCH

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Re: Autorizzazione paesaggistica
« Risposta #23 il: 08 Febbraio 2010, 19:54 »
correggo il tiro e preciso sempre dal medesimo decreto:

142. Aree tutelate per legge.
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni
di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli
argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per
la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e
per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione
esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico (213).

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m),
non si applica
alle aree che alla data del 6 settembre 1985 (214):
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B (215);
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse
dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali
di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente
realizzate (216);
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati
perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla
lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini
paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al
Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la
rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è
sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4 (217).
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai
provvedimenti indicati all'articolo 157 (218).

bye by WF

massimo

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Re: Autorizzazione paesaggistica
« Risposta #24 il: 08 Febbraio 2010, 20:02 »
eccolo dov'era....grasssieeeeeeeeeeeeeee :ok:
max

in alcune situazioni estreme la legge è inadeguata.Per porre rimedio alla sua inadeguatezza è necessario agire al di fuori della legge,per ottenere la giustizia naturale.Questa non è una vendetta:la vendetta non è un motivo valido,è una risposta emotiva.No,non vendetta..Punizione!the punisher

Simenon379

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Re: Autorizzazione paesaggistica
« Risposta #25 il: 10 Febbraio 2010, 09:12 »
che dire Grazie a tutti per l'aiuto e per avermi aiutato a debellare una parte della mia ignoranza!
Ora andro' in comune armato di buona volontà e del testo di legge...speriamo bene!!
...ognuno è l'architetto di se stesso!

Simenon379

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Re: Autorizzazione paesaggistica
« Risposta #26 il: 16 Febbraio 2010, 11:58 »
MORALE DELLA FAVOLA:
La sopraintendenza ha emesso il  parere da metà gennaio e dopo un mese al comune si sono accorti di avere nella pratica anche il parere!

SENZA PAROLE.....
...ognuno è l'architetto di se stesso!

cri1401

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Re: Autorizzazione paesaggistica
« Risposta #27 il: 16 Febbraio 2010, 12:23 »
io avrei fatto come quello di Zelig: sarei andata li con una mazza da beseball.....

comunque se ti può consolare a me hanno spedito la lettera per ritirare l'autorizzazione paesaggistica prima ancora che fosse pronta: c'è voluto ancora un mese.....

massimo

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Re: Autorizzazione paesaggistica
« Risposta #28 il: 16 Febbraio 2010, 15:37 »
comunque se ti può consolare a me hanno spedito la lettera per ritirare l'autorizzazione paesaggistica prima ancora che fosse pronta: c'è voluto ancora un mese.....

...e poi dicono che in italia gira male....no...siamo super veloci  :2funny: :2funny: :2funny: :rofl:
max

in alcune situazioni estreme la legge è inadeguata.Per porre rimedio alla sua inadeguatezza è necessario agire al di fuori della legge,per ottenere la giustizia naturale.Questa non è una vendetta:la vendetta non è un motivo valido,è una risposta emotiva.No,non vendetta..Punizione!the punisher

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Re: Autorizzazione paesaggistica
« Risposta #29 il: 16 Febbraio 2010, 16:11 »
MORALE DELLA FAVOLA:
La sopraintendenza ha emesso il  parere da metà gennaio e dopo un mese al comune si sono accorti di avere nella pratica anche il parere!

SENZA PAROLE.....

OT.

beh ... non sei solo in questo mare ... con me tempo fa in ufficio tecnico dissero candidamente che la pratica SI ERA PERSA!!! ... e se gentilmente potevo provvedere con solerzia a reinviare tutto in triplice copia onde evitare ulteriori lungaggini    :shock:  :shock:  :shock: ... dopo qualche giorno mi chiamano e mi dicono che la pratica E' SALTATA FUORI!!! ... era semplicemente stata fascicolata per errore con un'altra istanza ...  :?

bye by WF

ps: però me la sono immaginata, la mia pratica, che di nascosto girava tra le stanze degli uffici comunali e tendeva agguati ad ignari funzionari intenti a far ... a far ... mah  ;-) :bigrin:

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