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Autore Topic: [LINK - PDF] Tabella di sintesi procedura PdC DIA e Agibilità - TUE  (Letto 6431 volte)

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Peter

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Cercando di risolvere una delle mille rogne di mezza estate mentre sono in ferie ho beccato questo comodo riassunto schematico di quanto in oggetto:

http://www.oict.polito.it/documenti/Tabella_sintesi_iter_pratica_edilizia.pdf

P.

Francesco

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mi sa che manca la voce "Pagamento della prestazione professionale"!!!!!!!!!!!
"And when I'm gone, just carry on, don't mourn
Rejoice every time you hear the sound of my voice
Just know that I'm looking down on you smiling
And I didn't feel a thing, So baby don't feel no pain
Just smile back "
AC 12 - ATL 2.1.2 - PS CS4 - Modo 401 Sp 2
great_francesco83-NOSPAM@hotmail.it

antonibon

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 :D :D :D utile, ma riguarda i tempi per l'iter burocratico dell'amministrazione pubblica.....
Quello che non è ben evidenziato è cosa fare (quasi sempre) quando i tempi non sono rispettati e teoricamente si è formato il silenzio - rifiuto....
Antonello B.

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Peter

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:D :D :D utile, ma riguarda i tempi per l'iter burocratico dell'amministrazione pubblica.....
Quello che non è ben evidenziato è cosa fare (quasi sempre) quando i tempi non sono rispettati e teoricamente si è formato il silenzio - rifiuto....

ovviamente chiamare il responsabile di procedimento e fissare un appuntamento... se le cose si fanno rognose invece, nei casi di decorrenza dei termini, bisogna richiamare il rispetto della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modifiche... giusto oggi mi sono appellato all'art. 11 comma 1 e 1bis per tentare di bloccare un rifiuto ad un PdC con il comune di venezia e aprire la strada della mediazione... vedi allegati

P.
« Ultima modifica: 13 Agosto 2008, 23:33 da Peter »

antonibon

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ovviamente chiamare il responsabile di procedimento e fissare un appuntamento...  bisogna richiamare il rispetto della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modifiche... P.

spero ti vada bene ma purtroppo c'è il comma 9 dell'art. 20 del TU (DECRETO 380/2001) dell'edilizia che cita ben diversamente:
Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente e, valutata la conformità del progetto alle normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Nell’ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell’intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all’articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).

7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

9. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, la domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell’approvazione della deliberazione consiliare di cui all’articolo 14.

10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)

Antonello B.

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Peter

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si lo so, nel mio caso non sono in situazione di silenzio-rifiuto, il tecnico si è semplicemente rimangiato la parola... se non passa il richiamo all'art. 11 dopo mi resta solo il TAR... spero bene...

P.
« Ultima modifica: 14 Agosto 2008, 11:16 da Peter »

WF_ARCH

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si lo so, nel mio caso non sono in situazione di silenzio-rifiuto, il tecnico si è semplicemente rimangiato la parola... se non passa il richiamo all'art. 11 dopo mi resta solo il TAR... spero bene...

P.

comune di venezia ... welcome to the jungle ... caro Peter  :wink:

bye by WF

antonibon

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si lo so, nel mio caso non sono in situazione di silenzio-rifiuto, il tecnico si è semplicemente rimangiato la parola... se non passa il richiamo all'art. 11 dopo mi resta solo il TAR... spero bene...

P.
lo stesso vale, se ti può rincuorare, anche per Padova!!!!
Antonello B.

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