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manutenzione straordinaria
da
Rot
il 05 Ott, 2009 10:37
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sono sempre a discutere con il mio tecnico comunale di fiducia (ormai l'autobomba è pronta)...
Nella manutenzione straordinaria si può mettere mano agli impianti?????? Per me certo che si ...
"interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche
riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti
anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi
igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto
distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria
anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità
immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più
unità immobiliari in una unità immobiliare" estratto Legge 12 Reg. Lombardia che riprende la def. della 380 nazionale.
Con servizi tecnologici per me si intendono gli impianti...intendo bene?????????
Non ce la faccio più MERITOCRAZIA????? LICENZIATELO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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#1
da
gbigagli
il 05 Ott, 2009 11:03
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intendi benissimo. la tua interpretazione è giusta. giacomo
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#2
da
WF_ARCH
il 05 Ott, 2009 11:11
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come recita il TU (DPR 380/01)
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
va intesa come manutenzione straordinaria anche la sola sostituzione, integrazione, adeguamento degli impianti, senza opere edili (escluse naturalmente le aasistenze murarie propedeutiche alla realizzazione degli impianti stessi) ... tanto più che vige l'obbligo di deposito del progetto dell'impianto qualora le modifiche ad esso apportate siano superiori per consistenza al 10% dell'entità dell'impianto esistente
bye by WF
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#3
da
Rot
il 05 Ott, 2009 12:28
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come volevasi dimostrare grazie
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#4
da
Robs
il 05 Ott, 2009 23:05
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Guarda, mi è capitato di non poter mettere mano agli impianti solo in un caso (nella manutenzione straordinaria): edificio vincolato dalla soprintendenza e in corso di adozione, da parte del comune in questione, del piano strutturale che bloccava di fatto tutti i tipi di interventi nel centro storico. L'unica scappatoia che ho potuto adottare è stata quella di non far passare l'impianto tramite tracce nel muro ma solo esteriormente al muro (cioè a vista). Forse non bellissimo, ma i proprietari non potevano attendere un anno per dotare il proprio immobile di riscaldamento e acqua calda...
Robs
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#5
da
antonibon
il 05 Ott, 2009 23:11
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#6
da
Francesco
il 05 Ott, 2009 23:15
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(ormai l'autobomba è pronta)
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#7
da
Rot
il 07 Ott, 2009 15:19
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Per correttezza non confermo e non smentisco che il Comune in questione si Costa Volpino. Io non dico nulla.
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#8
da
Rot
il 07 Ott, 2009 15:33
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Altra domandina...da che so io quando è richiesta la progettazione dell'impianto elettrico così come previsto dalla normativa bisogna presentarlo contestualmente alla DIA.
Ora siccome sono in ritardo come al solito...per non perdere tempo...consegnerò la DIA chiedendo al tecnico comunale se posso integrare la DIA nei 30 gg. con il progetto. Di solito è un fatto normale, ma mi chiedo è un favore o si può fare tranquillamente?... Ho cercato in altri forum più specifici ecc. le opinioni sono contrastanti in merito...
Antonibon Tecnico mio....che mi dici? Se po fa????? Ovviamente e stendo la domanda a tutti.
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#9
da
WF_ARCH
il 07 Ott, 2009 15:46
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è discrezione del tecnico (in funzione dell'indirizzo assunto dall'ufficio tecnico) ... ovvero, trattandosi di DIA, il cui presupposto di conformità è la completezza dell'istanza prima della presentazione agli uffici del comune (ogni parere necessario a corredo degli elaborati va pertanto acquisito preventivamente), se presenti la documentazione, e questa è carente possono o rimettere il tutto al destinatario, con conseguente diniego, oppure chiedere di integrare, pena la sospensione dei termini fino a integrazione avvenuta (in genere) ... dipende da che disposizioni dirigenziali hanno
bye by WF
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#10
da
antonibon
il 07 Ott, 2009 15:55
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Altra domandina...da che so io quando è richiesta la progettazione dell'impianto elettrico così come previsto dalla normativa bisogna presentarlo contestualmente alla DIA.
I progetti relativi all'impiantistica vanno presentati nel caso che l'edificio rientri nella casistica prevista dalla legge (L. 46/90 e successive....)....
Ti allego un fac-simile di dichiarazione che presentiamo a Padova.......
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#11
da
WF_ARCH
il 07 Ott, 2009 16:08
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"... Visto il DM. 37/08 si dispone :
1. il progetto di tutti gli impianti, connessi all'intervento, deve essere presentato contestualmente alla presentazione del progetto edilizio (sia esso in D.I.A. o in P. di C.);
2. nel caso dell'esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione sussiste l'obbligo di deposito del progetto qualora comunque si installi ex novo, ovvero si proceda a rifacimento, trasformazione o ampliamento dell'impianto esistente per più del 10% della consistenza dello stesso. In tal caso l'obbligo del deposito dei progetto degli impianti é in capo al soggetto privato; ..."
nel mio comune vale quanto sopra
bye by WF
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#12
da
lucio vero
il 07 Ott, 2009 16:09
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#13
da
antonibon
il 07 Ott, 2009 16:17
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Art. 5 DPR 37/2008
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
Art. 7. Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
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#14
da
Rot
il 07 Ott, 2009 17:15
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Grassie. la normativa e il fatto che rientravo (sup commerciale maggiore di 200mq) lo sapevo. Solo mi premeva sapere se da qualche parte (normativa intendo) era consentito (ma ero quasi certo di no) consegnare il progetto entro i 30 gg. come integrazione. Vedremo se mister no sta volta sarà più ragionevole.
Leccamus.
Grazie per i contributi sicuramente utili a tutti.
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#15
da
antonibon
il 07 Ott, 2009 17:20
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..... mi premeva sapere se da qualche parte (normativa intendo) era consentito (ma ero quasi certo di no) consegnare il progetto entro i 30 gg. .......
ti sei risposto da solo...... purtroppo il regime previsto dalla DIA obbliga alla completezza formale della documentazione........
L'unica alternativa potrebbe essere quella di presentare la DIA con la dichiarazione e, quanto prima, la integri per esigenze sopravvenute.....
il Volpino
non è in grado di verificare (o almeno non lo penso)............
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#16
da
Robs
il 07 Ott, 2009 17:25
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Lo so per esperienza: più volte mi è stata mandata una lettera dal responsabile del procedimento in cui mi chiedeva l'integrazione di elaborati che non avevo fornito e, conseguentemente, dichiarava l'interruzzione dei 20 giorni del silenzio/assenzo e che il conteggio dei 20 giorni doveva ripartire da quando io presentavo questi elaborati mancanti ..
Quindi, non ne esci.
Alcune volte, per sveltire la pratica (ma si trattava di varianti alla dia), ho presentato prima la variante in comune e poi, dopo 3-4 giorni, le varie relazioni o permessi (comunità montana/vincolo idrogeologico e altro). L'ho portata a mano al funzionario dicendo che me l'ero dimenticata. Ero stata tempestiva e lui non mi aveva ancora mandato la lettera sospensiva. Ma questo si può fare quando sai chi è il tecnico responsabile del procedimento (in caso appunto di varianti alla dia), in una dia ex-novo non puoi saperlo fino a quando non ti viene comunicato con apposita lettera e magari ti arriva insieme alla lettera di sospensione ...
Robs
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#17
da
Rot
il 07 Ott, 2009 18:12
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Il fatto è che conosco bene il mio pollo.....
speriamo. Vi faccio sapere
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#18
da
antonibon
il 07 Ott, 2009 18:17
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Il fatto è che conosco bene il mio pollo..... speriamo. Vi faccio sapere
prova a dargli la dichiarazione....... tentar non nuoce......
PS: la variante alla DIA come atto non esiste (tanto per essere precisi).... si parla sempre di nuova DIA.......
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#19
da
Robs
il 07 Ott, 2009 23:47
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Ma scusa antonello, come le chiami le varianti in corso d'opera?
Robs