Precisi e professionali

!!
Ma non segnalate la parte relativa alle siepi di robinie

... testo fondamentale della progettazione italiana per i prossimi 1000 anni almeno!!!
[omissis..]
a) tre metri per gli alberi ad alto fusto: Si considerano tali quelli il cui fusto (tronco +branche principali), semplice o diviso in rami sorge ad un altezza superiore a 3 mt. quali sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
b) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto; sono definiti tali quelli i cui rami sii separano dal fusto ad una altezza non superiore ai 3 mt.,
c) mezzo metro per le siepi vive, gli arbusti, le viti, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
E' prevista l'eccezione delle siepi di alto o medio fusto quali sono quelle di ontano, castagno, o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, per le quali e' indicata la distanza di 1 mt., e delle siepi di robinie che devono osservare una distanza minima di 2 mt.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
[omissis..]
Ho sempre pensato che il legislatore fosse un coltivatore di robinie... o anche di altre specie che è meglio non nominare
