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DIA e Ufficio Tecnico

Aperto da stefano, 12 Marzo 2010, 10:25

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stefano

Qual è il ruolo del Comune (Ufficio Tecnico) nei confronti delle DIA?
Le donne sono come le gomme, danno il meglio quando sono calde!

maurop


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WF_ARCH

terzino di fascia, credo ... anche se molte volte meriterebbe la panchina e stop.  ;-)  :D

bye by WF

scherzi a parte ... cosa intendi?

stefano

il testo unico ce l'ho sottomano proprio ora e me lo sono già guardato... conosco anche la LR 12/2005 della Lombardia...
la domanda doveva essere + specifica...

come comportarsi con un UTC che non ha "vigilato", dove ci sono evidenti mancanze nel procedimento amministrativo?
Le donne sono come le gomme, danno il meglio quando sono calde!

maurop

troppo generico....

sei il progettista??

sei l'eventuale parte lesa??


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stefano

sono il tecnico della parte lesa... c'è già una causa in atto...
dalla verifica della documentazione di questa DIA ho notato parecchie "pecche" (chiamiamole così per ora)
Le donne sono come le gomme, danno il meglio quando sono calde!

antonibon

Il tecnico comunale, teoricamente, dovrebbe solo ricevere la domanda, verificarne la completezza formale e..... punto.......
Nella DIA è il professionista che assevera il rispetto della normativa e della legislazione vigente.... ed è lui che ne risponde in toto.......
Antonello B.

WF_ARCH

la DIA equivale ad una autocertificazione ... ne è responsabile chi la presenta, ovvero il committente per quanto gli compete, il tecnico incaricato per quanto gli compete (modello asseverato).
la mancanza di rispondenza a norme leggi regolamenti equivale a dichiarazione mendace quindi perseguibile amministrativamente o penalmente, a seconda delle circostanze.

il comune nei 30 gg. di tempo a sua disposizione può sospendere la validità del procedimento e diffidare dall'inizio dei lavori in caso di accertate violazioni ai disposti normativi vigenti.
vero è che trascorsi i 30 gg. il comune mantiene il suo ruolo di responsabile della gestione del territorio, e con esso, è responsabile di quanto nel territorio si pone in essere o mette in atto, per cui l'azione dell'amministrazione non si esaurisce trascorsi i 30 gg. Trattandosi di DIA il comune non autorizza nulla formalmente (come invece è per il Permesso di Costruire). Se la DIA ha in essere evidenti violazioni del codice, queste possono essere denunciate quale abuso, per esempio, in qualsiasi momento. Diverso se fossimo dinnanzi a un Permesso di COstruire vizioso, dove è l'Amministrazione che ha licenziato l'eventuale vizio, commettendo quindi un errore. è vero poi che l'Amministrazione si para sempre conl'assunto che tutto è "fatti salvi i diritti di terzi".

bye by WF

stefano

Citazione da: antonibon - 12 Marzo 2010, 12:02
Il tecnico comunale, teoricamente, dovrebbe solo ricevere la domanda, verificarne la completezza formale e..... punto.......

la documentazione è incompleta!!!!

poi ci sono altre "pecche" minori: disegni non chiari, mancanza di: quote e altezze, quota 0 di progetto, punti fissi, dichiarazione di scomputo delle murature dalla verifica del volume senza una nuova legge 10,... potrei continuare a lungo
Le donne sono come le gomme, danno il meglio quando sono calde!

stefano

dimenticavo... ci sono inolte violazioni del regolamento locale di igiene.
...e qui la cosa si complica ulteriormente: circa 2 anni fa ho richiesto al verifica di alcuni articoli del regolamento di igiene ricevendo una laconica risposta "tutto conforme". Ho chiesto quindi un contradditorio rigettando questo loro "tutto conforme" segnalando quelle che secondo me erano violazioni... ora, alla luce di queste verifiche eseguite da un tecnico appositamente  incaricato il comune mi risponde che non è compito loro esprimersi in merito a questioni igienico sanitarie e di chiedere all'ASL di competenza.
Peccato però che questa richiesta all'ASL fatta mo te tempo fa ha avuto come risposta "le previste verifiche in materia edilizia e urbanistica risultano essere già state espletate dall'Ufficio Tecnico Comunale, quale servizio competente in materia. Alla verifica ed ai seguiti di eventuali abusi edilizi e/o difformità alla pratica edilizia, nonché al progetto presentato deve procedere, per competenza ex lege, il medesimo U.T.C."
e ora? chi si esprime in merito alle violazione del regolamento di igiene?
Le donne sono come le gomme, danno il meglio quando sono calde!

massimo

ciao stefano...sai chi sono vero?
se come dici tu ci sono delle violazioni del regolamento locale d'igiene in primis risponde il tecnico in quanto non può attestare la conformità igienico sanitaria se questa non esiste o se per essa serve una deroga....poi ovvioamente risponde anche l'ufficio tecnico in quanto se manca della documentazione, dovevano essere sospesi i termini e avviata la procedura di richiesta di integrazione documentale prevista sia dalla L.R. 12/2005 e smi e anche dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i
max

in alcune situazioni estreme la legge è inadeguata.Per porre rimedio alla sua inadeguatezza è necessario agire al di fuori della legge,per ottenere la giustizia naturale.Questa non è una vendetta:la vendetta non è un motivo valido,è una risposta emotiva.No,non vendetta..Punizione!the punisher

antonibon

#11
Citazione da: massimo - 12 Marzo 2010, 13:50
poi ovvioamente risponde anche l'ufficio tecnico in quanto se manca della documentazione, dovevano essere sospesi i termini e avviata la procedura di richiesta di integrazione documentale prevista sia dalla L.R. 12/2005 e smi e anche dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i

La legge prevede il deposito di una perizia asseverata...... poi i vari comuni si sono adeguati aggiungendo tutta una serie di cose da allegare alla DIA..... c'è qualche comune (anche di una certa grandezza) che si accontenta della semplice asseverazione con allegata una piantina/planimetria..... e chi invece vuole di tutto e di più.......
Teoricamente il tecnico comunale dovrebbe ricevere la domanda, verificare la sua completezza formale protocollarla e ..... fare null'altro...... nemmeno verificare il rispetto di normative e/o leggi..... in quanto con l'asseverazione è il  tecnico privato che si assume qualsiasi responsabilità (civile e penale) sostituendosi di fatto al tecnico comunale.......
Nelle more dell'adeguamento  dei vari regolamenti comunali poi tutto si è un po' incasinato .... e ci si trova con comuni che verificano tutto (sia dal punto di vista igienico che edilizio) e altri che "impacchettano" solo le varie richieste.....

Per ritornare alla tua questione, supponendo che il comune sia tra quelli che non fanno alcuna verifica (se non quella della completezza formale dell'asseverazione), hai provveduto a fare una comunicazione formale scritta di abuso edilizio....
Solo in questo modo il comune non può più fare orecchie da mercante e deve avviare un procedimento per presunto abuso edilizio......
Antonello B.

mister-no

Citazione da: massimo - 12 Marzo 2010, 13:50
...avviata la procedura di richiesta di integrazione documentale prevista sia dalla L.R. 12/2005 e smi e anche dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i

In Lombardia (L.R. 12/2005) la DIA non può essere integrata, ma viene emesso un ordine motivato di non esecuzione dei lavori, in quanto:

8. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività:
a) verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;
b) accerta che l'intervento non rientri nel caso di esclusione previsto dall'articolo 41;
c) verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto in relazione all'intervento.

9. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, qualora entro il termine sopra indicato di trenta giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria ed il consiglio dell'ordine di appartenenza.
Alessandro
***
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stefano

oltre all'abuso edilizio sto procedendo per omissione d'atti d'ufficio e falso in atto pubblico...

ma rimango sempre "insabbiato" con la verifica degli aspetti igienico saitari... l'ASL dice che il compito è stato svolto dall'UTC e l'UTC, a seguito del contraditorio (quindi con evidenziato il mancato rispetto di alcune norme del regolamento di igiene), dice che non sono loro a doversi esprime in materia di igiene ambientale.
Le donne sono come le gomme, danno il meglio quando sono calde!

massimo

@ mister-no: si ovvio che deve bloccare i l'esecuzione dei lavori...in quanto la dia deve essere rivista con la documentazione mancante.
@ antonello: attenzione che la legge sia regionale nel caso lombardia si nazionele impone che " Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, qualora entro il termine sopra indicato di trenta giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria ed il consiglio dell'ordine di appartenenza" quindi è ovvio chesi deve controllare anche il ripsetto di quanto asseverato dal tecnico...perciò non è solo la forma e basta
max

in alcune situazioni estreme la legge è inadeguata.Per porre rimedio alla sua inadeguatezza è necessario agire al di fuori della legge,per ottenere la giustizia naturale.Questa non è una vendetta:la vendetta non è un motivo valido,è una risposta emotiva.No,non vendetta..Punizione!the punisher

mister-no

No... la dia non deve essere rivista con la documentazione mancante. Essendo la dia una "denuncia" e non un'"istanza", non può essere integrata. Quindi deve essere ripresentata. Alcuni comuni si appellano all'art.10-bis della Legge 241/90 consentendo non di integrare la dia, bensì di produrre idonea documentazione atta al superamento dei motivi ostativi.  ;-)
Alessandro
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massimo

Citazione da: mister-no - 12 Marzo 2010, 15:06
No... la dia non deve essere rivista con la documentazione mancante. Essendo la dia una "denuncia" e non un'"istanza", non può essere integrata. Quindi deve essere ripresentata. Alcuni comuni si appellano all'art.10-bis della Legge 241/90 consentendo non di integrare la dia, bensì di produrre idonea documentazione atta al superamento dei motivi ostativi.  ;-)

si hai ragione Alessandro va ripresentata con le modifiche o le integrazioni necessarie (dpr 380/2001).
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
max

in alcune situazioni estreme la legge è inadeguata.Per porre rimedio alla sua inadeguatezza è necessario agire al di fuori della legge,per ottenere la giustizia naturale.Questa non è una vendetta:la vendetta non è un motivo valido,è una risposta emotiva.No,non vendetta..Punizione!the punisher

mister-no

Alessandro
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stefano

sono state presentate delle varianti in corso d'opera  prima della fine lavori (per ora solo parziale) + per cercare di sanare qualcosa all'interno di tutto sto casino di pratica.
ma anche ste varianti sono una farsa.. l'edificio realizzato è comunque difforme
Le donne sono come le gomme, danno il meglio quando sono calde!

salvo_22

Credevo che non si potessero realizzare edifici con una semplice DIA :shoked02:
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